Art. 11.
(Qualifica giuridica del personale
di polizia locale).

      1. Al personale che svolge le funzioni di polizia locale, municipale e provinciale, è attribuita, rispettivamente dal sindaco o dal presidente della provincia, la qualifica di agente di polizia locale, per gli operatori, di sottufficiale o di ufficiale di polizia locale, per gli addetti al coordinamento e al controllo e per il comandante, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

          a) godimento dei diritti civili e politici;

          b) non aver reso dichiarazione di obiezione di coscienza ai sensi della normativa vigente. Le unità di personale che hanno prestato servizio civile sostitutivo obbligatorio possono continuare a rivestire la qualifica di agente ausiliario di pubblica sicurezza solo se accettano l'armamento per difesa personale; in caso contrario l'autorità competente può disporre il trasferimento ad altro servizio nell'ente preservando categoria e posizione economica;

          c) non essere stato espulso dalle Forze armate o dalle Forze di polizia statale o locale, ovvero destituito o licenziato per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici.

      2. A seguito d'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possono essere definiti ulteriori requisiti psico-attitudinali o fisici per l'attribuzione delle qualifiche di cui al comma 1 del presente articolo.
      3. Il sindaco o il presidente della provincia dichiara la perdita della qualifica

 

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qualora accerti il venire meno di alcuno dei requisiti prescritti dal comma 1.
      4. Il sindaco o il presidente della provincia comunica al prefetto gli elenchi dei soggetti di cui al comma 1, nonché le revoche disposte ai sensi del comma 3.
      5. La regione prevede e disciplina, ai fini della qualificazione giuridica di cui al presente articolo, l'effettuazione di uno specifico corso, con superamento di una prova finale, diversificato per gli agenti, per i comandanti, per gli ufficiali e per i sottufficiali di polizia locale, da tenere entro il termine del periodo di prova.
      6. Il comando della polizia locale non può essere assegnato a personale non in possesso dello specifico status di appartenente alle Forze di polizia locale e che non ha seguito i corsi di formazione dell'accademia regionale di polizia locale.
      7. Il comandante della polizia locale è responsabile verso il sindaco o il presidente della provincia dell'addestramento, della disciplina, della formazione e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti alla polizia locale. Gli operatori di polizia locale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.
      8. Il corpo di polizia locale municipale è composto da almeno dieci operatori escluso il comandante.
      9. Agli operatori di polizia locale competono esclusivamente le funzioni, le competenze e le mansioni di cui all'articolo 8; i distacchi e i comandi possono essere consentiti solo ed esclusivamente se rientrano nelle funzioni di polizia locale e purché la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza; la mobilità può avvenire solo su richiesta del lavoratore.